(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42
                         del 20 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 80, modificato
dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1982, n. 85 e dall'art.
1  della  legge  regionale  28  gennaio 1985, n. 8, e' sostituito dal
seguente:
   "Ai  componenti  effettivi  e  supplenti  del comitato regionale e
delle sezioni  decentrate  e'  attribuita  una  indennita'  per  ogni
giornata di seduta nella misura di:
    L. 100.000 al Presidente;
    L. 70.000 agli altri componenti.
   Le  indennita' indicate nel precedente comma si intendono al lordo
delle ritenute fiscali.
   Alla  liquidazione delle indennita' provvede mensilmente la giunta
regionale sulla base di un  prospetto  riepilogativo  delle  presenze
compilato  e  sottoscritto  dal  segretario del comitato regionale di
controllo e delle sezioni decentrate".